Commercio al dettaglio in sede fissa, esercizi di vicinato – medie e grandi strutture di vendita

Medie e grandi strutture di vendita, Esercizi di vicinato, Vendite

Descrizione dell’attività

È commerciante quel soggetto (persona fisica o società) che esercita un’attività economica consistente nell’acquisto di merci allo scopo di rivenderle. Pertanto il commerciante è una figura di operatore economico nettamente distinta dall’industriale e dall’artigiano i quali acquistano merci non per rivenderle ma per trasformarle in nuovi prodotti. Naturalmente se l’industriale e l’artigiano vendono anche articoli da essi non prodotti, sono soggetti alla disciplina del commercio.

È commercio al dettaglio quello esercitato da chi acquista merci e le rivende direttamente al consumatore finale, cioè al pubblico in generale.


Medie e grandi strutture di vendita

Si definiscono “medie strutture di vendita” gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita compresa tra 251 e 2.500 mq. (art. 16, co. 5, lett. b), L.R. 24/2015), così articolate:

  1. M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 fino a 600 mq;
  2. M2. medie strutture intermedie con superficie di vendita da 601 a 1.500 mq;
  3. M3. medie strutture attrattive con superficie di vendita da 1501 a 2500 mq.

Si definiscono “grandi strutture di vendita” gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai 2.500 mq. (art. 16, co. 5, lett. c), L.R. 24/2015), così articolate:

  1. G1 grandi strutture inferiori con superficie di vendita da 2.501 a 4.500 mq;
  2. G2 grandi strutture superiori con superficie di vendita maggiore di 4.500 mq. fino a 15.000 mq.

L’apertura, il trasferimento di sede, il cambiamento di settore di vendita e l’ampliamento della superficie di una media o grande struttura di vendita, nonché di un centro commerciale o di un’area commerciale integrata sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio su domanda (art. 17, commi 3 e 4, L.R. 24/2015).

La cessazione dell’attività, il trasferimento della gestione o della proprietà, la riduzione di superficie di una media e di una grande struttura sono, del pari, soggetti a SCIA (art. 2, comma 8, R.R. n. 3/2011).


Esercizi di vicinato

Sono esercizi di vicinato gli esercizi che hanno una superficie di vendita fino a 250 mq (art. 16, co. 5, lett. a), L.R. 24/2015). Nel caso in cui siano commercializzati solo i prodotti del settore beni a basso impatto urbanistico, la superficie di vendita dell’esercizio è calcolata nella misura di 1/10 della superficie di vendita, ad eccezione delle strutture complesse di centri commerciali, aree commerciali integrate e parchi permanenti attrezzati (articolo 16 della Legge Regionale 16/04/2015, n. 24.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita. È compresa l’area occupata da banchi, scaffalature, vetrine e i locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Sono escluse le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi igienici e impianti tecnici, gli spazi collocati davanti alle casse ed altri servizi nei quali non è previsto l’ingresso dei clienti. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri eventuali esercizi commerciali, anche se contigui.

Le modalità di pubblicità dei prezzi sono definite in dettaglio dall’articolo 7 della Legge Regionale16/04/2015, n. 24.

Non sono esercizi di vicinato:

  • le farmacie (Legge 02/04/1968, n. 475[3] e Legge 08/11/1991, n. 362;
  • le rivendite di generi di monopolio (Legge 22/12/1957, n. 1293;
  • le associazioni di prodotti ortofrutticoli (Legge 27/06/1967, n. 622;
  • vendita diretta da parte di produttori agricoli (articolo 2136 del Regio Decreto 16/03/1942,n. 262 – “Codice civile” e Legge 25/03/1959, n. 125
  • le vendite di carburanti e oli minerali le vendite, nei locali di produzione o in locali adiacenti di beni di produzione propria, di beni accessori all’esecuzione delle opere, o prestazioni di servizio degli artigiani iscritti all’Albo (articolo 5 della Legge 08/08/1985, n. 443[9])
  • i pescatori o cacciatori che vendono i prodotti provenienti dall’esercizio della loro attività le vendite di prodotti legalmente e direttamente raccolti in terreni ad uso civico (erbatico, fungatico, ecc.)
  • le vendite delle proprie opere d’arte e pubblicazioni
  • le vendite di beni del fallimento
  • le vendite in fiere campionarie e mostre
  • le pubblicazioni di enti pubblici, relative alla loro attività

Requisiti per l’esercizio dell’attività

Per svolgere l’attività è necessario presentare Segnalazione certificata di inizio attività al SUAP come previsto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e dall’articolo 17della Legge Regionale 16/04/2015, n. 24;


Requisiti soggettivi

Per svolgere l’attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia(D.lgs.159/2011);

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari è necessario soddisfare solo i requisiti morali:

Possono esercitare l’attività di vendita e di somministrazione tutti i soggetti che non rientrano nell’elenco definito dall’articolo 71 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85 del Decreto legislativo 06/09/2011 n. 159.

In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, è necessario soddisfare anche i requisiti professionali:

L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è  in  possesso  di almeno uno  dei requisiti professionali individutati dall’articolo 71, comma 6 del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59,

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, oppure, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale.

Permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari).


Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Dotati di agibilità, quindi devono rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti


Per le domande o le SCIA relative al SETTORE ALIMENTARE:

contestuale notifica all’ASL di unità d’impresa del settore alimentare con procedura di denuncia inizio attività ai fini della preliminare (art.6 del Reg.C.E. n.852/2004);

ulteriore documentazione da allegare alla SCIA:

  • planimetria aggiornata, datata e firmata da un tecnico abilitato, comprendente il layout degli arredi, e indicazione superficie di vendita (come sopra definita) in scala almeno 1:100;
  • dichiarazione asseverata, a firma di tecnico abilitato, di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1/8/2011 nr.151 (vedi allegato);
  • ricevuta versamento dei diritti di segreteria al Comune.

Esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso e al minuto nello stesso punto vendita.

È possibile svolgere congiuntamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio anche nello stesso locale. L’articolo 8, comma 2, lettera “c” del Decreto Legislativo 06/08/2012, n. 147 sostituisce infatti l’articolo 26, comma 2 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, eliminando il divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.

L’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso (articolo 21 della Legge Regionale 16/04/2015, n. 24).


Vendita di oggetti preziosi e gioielli

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di oggetti preziosi e gioielli è inoltre necessario aver ottenuto autorizzazione per la commercializzazione di oggetti preziosi.


Vendita di funghi epigei freschi spontanei

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di funghi epigei freschi spontanei è inoltre necessario presentare congiuntamente o aver presentato anche SCIA per la vendita di funghi epigei freschi spontanei.


Vendita di farmaci

I medicinali descritti dall’articolo 8, comma 10, lettera “c” della Legge 24/12/1993, n. 537 possono essere venduti senza ricetta medica solo negli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita (Decreto Legge 06/12/2011, n. 201) che:

  • si trovano in Comuni superiori a 15.000 abitanti e al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali;
  • possiedono i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi necessari.
  • Sono esclusi i medicinali descritti dall’articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309, dall’articolo 89 del Decreto Legislativo 24/04/2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
  • All’interno della struttura commerciale la vendita dei medicinali deve essere svolta:
  • all’interno di un apposito reparto delimitato rispetto al resto dell’area commerciale;
  • da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto negli orari sia di apertura che di chiusura al pubblico.

In questo caso è necessario presentare anche la comunicazione per parafarmacia come previsto dall’articolo 5 del Decreto Legge 04/07/2006, n. 233;

L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall’art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune (www.impresainungiorno.gov.it) competente per territorio, ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 65 e 71, D.lgs. n. 59/2010 e art. 2, comma 3, R.R. n. 3/2011).

La cessazione dell’attività, il trasferimento della gestione o della proprietà, la riduzione di superficie di un esercizio di vicinato sono, del pari, soggetti a SCIA (art. 2, comma 8, R.R. n. 3/2011) (www.impresainungiorno.gov.it).


Riepilogo riferimenti normativi di settore

  • artt. 65 e 71, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (c.d. direttiva Bolkenstein);
  • artt. 3 e 8, D.lgs. 6 agosto 2012, n. 147, contenente: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;
  • D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, di “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, contenente il nuovo “Codice del commercio”;
  • Regolamento Regionale 20 luglio 2020, n. 11 “L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b): “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita”;
  • R.R. 11 marzo 2011, n. 3, di “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali”;
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Ultimo aggiornamento

25 Giugno 2021, 10:11